Non è prescindibile in nessun contesto e anche per il counseling on line abbiamo ritenuto di dover
evidenziare alcuni punti giuridico contrattuali.
Alcuni aspetti sono gia stati trattati da ordini professionali che hanno prodotto alcune linee guida.
Chiedono a questi professionisti, fra l'altro, di essere sempre riconoscibili, di specificare l'iscrizione
all'ordine, di garantire l'anonimato delle persone che ne fanno richiesta.
Le principali indicazioni scaturite sono utili da conoscere anche per capire se, chi si propone su
internet offre qualche garanzia di serietà tra queste ne emergono due:
- L'identità dei counselor sarà chiaramente visibile nel sito, completa di certificazioni,
curriculum ed iscrizioni all'albo. Questo per garantire all'utente la massima trasparenza, al
fine di creare da subito un buon rapporto di fiducia.
- Quando il consulto sulla Rete è offerto da più professionisti questo deve essere
chiaramente specificato e in ogni caso bisogna poter conoscere sempre l'identità
dell'autore della prestazione.
L
’ordine che ha tentato questo primo approccio e quello degli psicologi che ha stilato il documento
di cui proponiamo uno stralcio considerando parte di questo fortemente condivisibile e applicabile
anche al counseling on line.34
“Linee Guida per le prestazioni psicologiche via Internet e a distanza
PRINCIPI GENERALI
1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi
in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque
altro mezzo.
L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da
parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e
comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano
della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.
2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo
sviluppo dell’intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di
comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi di limitata esperienza professionale.
3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell’esercizio della professione di
psicologo necessita dell’identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle
sfide professionali che pone sul piano dell’appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e
deontologica.
4. ………………..
ASPETTI SPECIFICI
1. SICUREZZA
1.1 Identità degli psicologi
1.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l’identità e il domicilio.
1.1.2 Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne l'identificazione come siti
appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine professionale.
1.1.3 ………….
1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In
ogni caso deve essere identificabile l’autore della prestazione.
1.1.6 …….
1.2 Identificazione degli utilizzatori
1.2.1 Di norma va richiesta l’identificazione dell'utente.
1.2.2 Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire
l'anonimato dell' utente, lo psicologo deve sempre valutarne la compatibilità caso per caso. La
garanzia dell’anonimato dovrà comportare sempre, da parte dello psicologo, l’adozione di
precauzioni supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli utilizzatori possano
necessitare di specifiche tutele o avere uno specifico stato giuridico (per esempio un minore).
1.2.3 Gli psicologi che garantiscono l’accesso anonimo a prestazioni professionali devono
specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con l’anonimato e quali non lo sono.
1.2.4 ………...
1.2.5 ………….
1. 3 Protezione della transazione
1.3.1 Gli psicologi devono accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni
finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e personali, anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie finalizzate.
1.3.2 Va comunque ricercata la massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri
mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea strumentazione (hardware e software) e compreso l'
uso dei servizi cifrati.
1.3.3 I livelli di sicurezza devono essere sempre aggiornati.
2. RISERVATEZZA
2.1 Riconoscimento dei limiti
2.1.1 Gli psicologi devono assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione relativa alla
protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano registrati, alla comunicazione delle
informazioni e sui limiti alla riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di referto o di
denuncia.
2.1.2 Gli utenti vanno informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi.
2.2 Conservazione dei dati
2.2.1 Le regole sulla custodia dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a
distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga utilizzata.
2.2.2 Gli psicologi devono tenere conto della possibilità che l’interazione attraverso mezzi
telematici può comportare la registrazione e la memorizzazione delle informazioni anche da parte
dell’utente.
3. RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA INTERNET
3.1 ……...
4. APPROPRIATEZZA
4.1 La ricerca di base
4.1.1 In considerazione del rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di questi
sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono utilizzare con cautela soprattutto quelli
ancora mancanti di una base di ricerca consolidata.
4.1.2 È un dovere professionale dello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle
caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta disponibilità di
informazioni sulle differenze con l’interazione diretta.
4.1.3 Lo psicologo tiene conto dei limiti della propria competenza sugli strumenti e sulla tecnologia
che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende solo attività compatibili con tali
limiti.”
Alcuni aspetti di questo documento risultano oggettivamente condivisibili, c’è sempre da tenere
presente che il counseling on line non è la psicoterapia on line, e che problematiche di counseling
aziendale possono essere affrontate con un po’ più “leggerezza” di quelle psicoanalitiche.
Nel documento molto spesso si tende a limitare l’operato del professionista on line, resta
comunque il riconoscimento di una realtà ormai imprescindibile in un documento ufficiale atto a
regolamentare l’attività e la deontologia.